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Statuto

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definizioni

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci,

ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l’intento precipuo di perseguire le finalità

di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni

ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia,

nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento

dell’oggetto sociale.

La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai

sensi dell’articolo 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell’esercizio dell’attività

di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle

istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Con il termine “Socio” si indicano nel presente Statuto sia persone fisiche di entrambi i

generi sia persone giuridiche come: società di ogni tipo, consorzi, associazioni, ed altri enti

con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 ultimo

comma.

L’uso del genere maschile e del “maschile non marcato” per indicare tali soggetti titolari di

diritti, incarichi e stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi - risponde pertanto

solo ad esigenze di semplicità del testo.

Laddove il termine si riferisca esclusivamente a persone fisiche è prevista la declinazione al

femminile e al maschile.

Statuto di Banca Etica • 4

Art. 5 - Finalità

La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

• la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni

economiche;

• il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;

• l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;

• il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività

orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che

concorrono alla sua realizzazione;

• la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività

di finanza etica;

• va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche

dei soggetti Risparmiatori;

• l’istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l’intera sua attività.

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni,

società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del

bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche

finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare

mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica

delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata

particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di

donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque

esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto,

ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

La Società svolge una funzione educativa nei confronti di chi risparmia e di chi beneficia del

credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego

del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua

autonomia e capacità imprenditoriale.

Statuto di Banca Etica • 5

TITOLO II

PATRIMONIO – SOCI– AZIONI

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio Sociale è costituito:

1) dal Capitale Sociale;

2) dalla Riserva Legale;

3) dalla Riserva Statutaria;

4) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti

nonché da ogni altra riserva prevista da norme di legge.

Art. 7 - Capitale Sociale

Il capitale della società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale

di Euro 52.50 (cinquantadue /50) ciascuna.

Art. 8 - Riserva Legale

La Riserva Legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le

percentuali previste dalla Legge.

Art. 9 - Riserva Statutaria ed Altre Riserve

La Riserva Statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella

misura stabilita a norma dell’art. 50 punto b) del presente Statuto.

L’Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla Riserva Statutaria o ad altri tipi di

riserve come previsto dall’art. 50 ultimo comma.

Art.10 – Soci

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche con esclusione di quelle che si trovano

nelle condizioni previste dal successivo art. 13 primo comma. Le persone minorenni possono

essere ammesse a Socio a richiesta del/la loro rappresentante legale, previe le eventuali

autorizzazioni previste dalla Legge, che le sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

Possono essere ammesse a Socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi,

le associazioni, ed altri enti con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste

dal successivo art. 13 ultimo comma; essi devono designare per iscritto la persona fisica

autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla

Società finché non sia stata ad essa notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento (A.R.). Le modifiche di cui sopra si reputano conosciute dalla Società solo quando

la lettera pervenga alla Sede Legale e diventano ad essa opponibili trascorsi tre giorni lavorativi

dalla ricezione della stessa. Le persone come sopra designate ed i/le rappresentanti legali

delle persone fisiche così come i/le rappresentanti comuni di cui al primo comma dell’art. 21

del presente Statuto, esercitano tutti i diritti spettanti ai Soci da loro rappresentati, ma non

sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Statuto di Banca Etica • 6

Art. 10-bis - Organizzazione dei Soci

Al fine di favorire la partecipazione alle scelte dell’impresa, così come previsto dall’articolo 5

del presente statuto, i soci sono così organizzati:

1) Il territorio in cui opera la Società è diviso in aree e queste sono suddivise in circoscrizioni.

Ciascun socio è attribuito ad un’area e a una circoscrizione sulla base della propria

residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito

nell’area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.

2) Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente, in ragione dell’impegno previsto, le

risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle aree.

3) La Società, nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall’assemblea dei soci,

potrà riconoscere uno specifico ruolo, con esclusione in ogni caso di funzioni di gestione,

indirizzo e/o rappresentanza verso i terzi, a forme di organizzazione dei soci non persone

fisiche che contribuiscono allo sviluppo della banca e alla promozione della finanza etica.

4) Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di Soci

organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle

finalità della Società.

Art. 11 - Formalità per l’ammissione a Socio

Chi intende diventare Socio deve presentare, anche in formato elettronico, al Consiglio di

Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in

acquisto o sottoscrizione le generalità ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per

Legge o per Statuto o per richiesta della società.

Il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente all’accoglimento od al rigetto della

domanda di ammissione a Socio, tenendo conto in ogni caso dell’interesse della Società,

nel rispetto delle finalità della stessa, dello spirito della forma cooperativa e delle previsioni

statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei

soci e comunicata a chi ha fatto richiesta. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta

giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla ai

soggetti interessati.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall’interessato al riesame del Collegio dei

Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede Legale della Società, a pena

di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il Collegio dei

Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un/una rappresentante dell’aspirante

Socio si pronuncia entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, secondo le modalità di cui

al successivo art. 44. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di

ammissione su richiesta del Collegio dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla

stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 14, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto

l’ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto

patrimoniale.

Statuto di Banca Etica • 7

Art. 12 - Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista con l’iscrizione a Libro dei Soci, previo versamento integrale

dell’importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.

Nessun Socio può godere dell’intestazione di azioni per un valore nominale eccedente il limite

di partecipazione al capitale sociale fissato per Legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta a chi detiene il titolo la

violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all’iscrizione nel Libro

dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale

termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono

acquisiti dalla banca.

Art. 13 - Cause di inammissibilità

Non possono essere ammessi alla Società le persone soggette a interdizione, inabilitazione

o con un procedimento di fallimento a proprio carico che non abbiano ottenuto sentenza

di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via

temporanea, interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre non possono essere ammesse alla Società le persone giuridiche, le società di ogni

tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme

contrastanti con i principi ispiratori della Società.

Art. 14 - Morte del Socio e della Socia

In caso di morte del Socio/Socia, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio o della

socia deceduti.

Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio/socia o, se privi dei

requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi.

In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio/

socia o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti

aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto

dall’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Gli eredi ai quali il Consiglio di

amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio/socia o nei confronti dei quali abbia

accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni,

salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 2- ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall’art. 17.

Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi

l’accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante

comune per l’esercizio dei diritti.

Art. 15 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni

assembleari riguardanti la modifica delle clausole dell’oggetto sociale quando consente

un cambiamento significativo dell’attività della società, la trasformazione della società, il

trasferimento della sede sociale all’estero, la revoca dello stato di liquidazione, l’eliminazione

di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore

Statuto di Banca Etica • 8

dell’azione in caso di recesso e le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di

partecipazione. Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione

delle deliberazioni riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle

azioni. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini di cui all’articolo 2437 bis

del Codice Civile con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà

esaminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti

del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al

tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società,

invece, ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in

caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Il pagamento, nei termini di cui al successivo articolo 17, avverrà entro centottanta giorni

dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui il recesso si riferisce.

Art. 16 - Esclusione del Socio

L’esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, può essere deliberata in caso:

a) di fallimento del Socio;

b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche

temporanea dai pubblici uffici;

c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;

d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca e inoltre, qualora

il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l’adempimento delle obbligazioni

contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all’interesse o al prestigio

della Società.

L’esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione al Socio escluso.

Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto

a mezzo di lettera raccomandata al domicilio del Socio escluso.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può proporre opposizione al Tribunale

nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il Socio escluso può altresì ricorrere al

Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione,

restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltata la persona

richiedente od un/una suo/a rappresentante. Dalla comunicazione scritta all’interessato/a a

mezzo di lettera raccomandata della pronuncia del Collegio dei Probiviri, decorre il termine di

sessanta giorni per l’eventuale opposizione avanti l’Autorità Giudiziaria.

Al Socio escluso saranno rimborsate le azioni a questi intestate secondo le norme di Legge nei

termini di cui al successivo articolo 17.

Nel caso di cui alla precedente lettera d) il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di

ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di formalità giudiziarie, può portare

in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell’articolo 1252 cod. civ. e con effetto nei

Statuto di Banca Etica • 9

confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato, ai

sensi del successivo articolo 17. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può,

in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all’acquisto delle azioni del socio

debitore e al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 17 Rimborso delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l’importo spettante è posto a disposizione degli/delle

aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Il rimborso avverrà entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui la

causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,

il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel

corso dell’esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall’Assemblea dei soci, in

sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il

Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o

in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti

di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del Codice Civile e ad altre

norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza al rimborso degli

strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura

della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte

dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in

conformità delle disposizioni di vigilanza applicabili.

Art.18 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare

applicabile, può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall’Assemblea dei Soci

come previsto dall’art. 50 ultimo comma.

Art. 19 - Emissione di nuove azioni

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea Ordinaria dei Soci l’importo che, tenuto

conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato, quale

sovrapprezzo, in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione.

Determina inoltre l’applicazione e la misura degli interessi di conguaglio da corrispondersi in

caso di sottoscrizione di nuove azioni in corso d’anno.

Art. 20 - Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui

sono annotati nel Libro dei Soci.

In caso di pegno od usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque

riservato al Socio.


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