Statuto
definizioni
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci,
ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l’intento precipuo di perseguire le finalità
di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni
ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia,
nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento
dell’oggetto sociale.
La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai
sensi dell’articolo 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell’esercizio dell’attività
di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle
istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.
Con il termine “Socio” si indicano nel presente Statuto sia persone fisiche di entrambi i
generi sia persone giuridiche come: società di ogni tipo, consorzi, associazioni, ed altri enti
con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 ultimo
comma.
L’uso del genere maschile e del “maschile non marcato” per indicare tali soggetti titolari di
diritti, incarichi e stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi - risponde pertanto
solo ad esigenze di semplicità del testo.
Laddove il termine si riferisca esclusivamente a persone fisiche è prevista la declinazione al
femminile e al maschile.
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Art. 5 - Finalità
La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:
• la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni
economiche;
• il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
• l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
• il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività
orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che
concorrono alla sua realizzazione;
• la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività
di finanza etica;
• va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche
dei soggetti Risparmiatori;
• l’istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l’intera sua attività.
La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni,
società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del
bene comune della collettività.
Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche
finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare
mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica
delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata
particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di
donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque
esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto,
ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.
La Società svolge una funzione educativa nei confronti di chi risparmia e di chi beneficia del
credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego
del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua
autonomia e capacità imprenditoriale.
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TITOLO II
PATRIMONIO – SOCI– AZIONI
Art. 6 - Patrimonio
Il Patrimonio Sociale è costituito:
1) dal Capitale Sociale;
2) dalla Riserva Legale;
3) dalla Riserva Statutaria;
4) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti
nonché da ogni altra riserva prevista da norme di legge.
Art. 7 - Capitale Sociale
Il capitale della società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale
di Euro 52.50 (cinquantadue /50) ciascuna.
Art. 8 - Riserva Legale
La Riserva Legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le
percentuali previste dalla Legge.
Art. 9 - Riserva Statutaria ed Altre Riserve
La Riserva Statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella
misura stabilita a norma dell’art. 50 punto b) del presente Statuto.
L’Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla Riserva Statutaria o ad altri tipi di
riserve come previsto dall’art. 50 ultimo comma.
Art.10 – Soci
Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche con esclusione di quelle che si trovano
nelle condizioni previste dal successivo art. 13 primo comma. Le persone minorenni possono
essere ammesse a Socio a richiesta del/la loro rappresentante legale, previe le eventuali
autorizzazioni previste dalla Legge, che le sostituisce in tutti i rapporti con la Società.
Possono essere ammesse a Socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi,
le associazioni, ed altri enti con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste
dal successivo art. 13 ultimo comma; essi devono designare per iscritto la persona fisica
autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla
Società finché non sia stata ad essa notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento (A.R.). Le modifiche di cui sopra si reputano conosciute dalla Società solo quando
la lettera pervenga alla Sede Legale e diventano ad essa opponibili trascorsi tre giorni lavorativi
dalla ricezione della stessa. Le persone come sopra designate ed i/le rappresentanti legali
delle persone fisiche così come i/le rappresentanti comuni di cui al primo comma dell’art. 21
del presente Statuto, esercitano tutti i diritti spettanti ai Soci da loro rappresentati, ma non
sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
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Art. 10-bis - Organizzazione dei Soci
Al fine di favorire la partecipazione alle scelte dell’impresa, così come previsto dall’articolo 5
del presente statuto, i soci sono così organizzati:
1) Il territorio in cui opera la Società è diviso in aree e queste sono suddivise in circoscrizioni.
Ciascun socio è attribuito ad un’area e a una circoscrizione sulla base della propria
residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito
nell’area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.
2) Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente, in ragione dell’impegno previsto, le
risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle aree.
3) La Società, nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall’assemblea dei soci,
potrà riconoscere uno specifico ruolo, con esclusione in ogni caso di funzioni di gestione,
indirizzo e/o rappresentanza verso i terzi, a forme di organizzazione dei soci non persone
fisiche che contribuiscono allo sviluppo della banca e alla promozione della finanza etica.
4) Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di Soci
organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle
finalità della Società.
Art. 11 - Formalità per l’ammissione a Socio
Chi intende diventare Socio deve presentare, anche in formato elettronico, al Consiglio di
Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in
acquisto o sottoscrizione le generalità ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per
Legge o per Statuto o per richiesta della società.
Il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente all’accoglimento od al rigetto della
domanda di ammissione a Socio, tenendo conto in ogni caso dell’interesse della Società,
nel rispetto delle finalità della stessa, dello spirito della forma cooperativa e delle previsioni
statutarie.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei
soci e comunicata a chi ha fatto richiesta. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta
giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla ai
soggetti interessati.
Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall’interessato al riesame del Collegio dei
Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede Legale della Società, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il Collegio dei
Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un/una rappresentante dell’aspirante
Socio si pronuncia entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, secondo le modalità di cui
al successivo art. 44. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di
ammissione su richiesta del Collegio dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla
stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 14, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto
l’ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto
patrimoniale.
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Art. 12 - Acquisto della qualità di Socio
La qualità di Socio si acquista con l’iscrizione a Libro dei Soci, previo versamento integrale
dell’importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.
Nessun Socio può godere dell’intestazione di azioni per un valore nominale eccedente il limite
di partecipazione al capitale sociale fissato per Legge.
La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta a chi detiene il titolo la
violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all’iscrizione nel Libro
dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale
termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono
acquisiti dalla banca.
Art. 13 - Cause di inammissibilità
Non possono essere ammessi alla Società le persone soggette a interdizione, inabilitazione
o con un procedimento di fallimento a proprio carico che non abbiano ottenuto sentenza
di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via
temporanea, interdizione dai pubblici uffici.
Inoltre non possono essere ammesse alla Società le persone giuridiche, le società di ogni
tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme
contrastanti con i principi ispiratori della Società.
Art. 14 - Morte del Socio e della Socia
In caso di morte del Socio/Socia, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio o della
socia deceduti.
Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio/socia o, se privi dei
requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi.
In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio/
socia o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti
aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto
dall’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Gli eredi ai quali il Consiglio di
amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio/socia o nei confronti dei quali abbia
accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni,
salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 2- ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall’art. 17.
Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi
l’accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante
comune per l’esercizio dei diritti.
Art. 15 - Recesso
Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni
assembleari riguardanti la modifica delle clausole dell’oggetto sociale quando consente
un cambiamento significativo dell’attività della società, la trasformazione della società, il
trasferimento della sede sociale all’estero, la revoca dello stato di liquidazione, l’eliminazione
di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore
Statuto di Banca Etica • 8
dell’azione in caso di recesso e le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di
partecipazione. Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione
delle deliberazioni riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle
azioni. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini di cui all’articolo 2437 bis
del Codice Civile con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà
esaminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti
del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al
tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società,
invece, ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in
caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Il pagamento, nei termini di cui al successivo articolo 17, avverrà entro centottanta giorni
dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui il recesso si riferisce.
Art. 16 - Esclusione del Socio
L’esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, può essere deliberata in caso:
a) di fallimento del Socio;
b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici;
c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;
d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca e inoltre, qualora
il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l’adempimento delle obbligazioni
contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all’interesse o al prestigio
della Società.
L’esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione al Socio escluso.
Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto
a mezzo di lettera raccomandata al domicilio del Socio escluso.
Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può proporre opposizione al Tribunale
nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il Socio escluso può altresì ricorrere al
Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione,
restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltata la persona
richiedente od un/una suo/a rappresentante. Dalla comunicazione scritta all’interessato/a a
mezzo di lettera raccomandata della pronuncia del Collegio dei Probiviri, decorre il termine di
sessanta giorni per l’eventuale opposizione avanti l’Autorità Giudiziaria.
Al Socio escluso saranno rimborsate le azioni a questi intestate secondo le norme di Legge nei
termini di cui al successivo articolo 17.
Nel caso di cui alla precedente lettera d) il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di
ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di formalità giudiziarie, può portare
in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell’articolo 1252 cod. civ. e con effetto nei
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confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato, ai
sensi del successivo articolo 17. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può,
in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all’acquisto delle azioni del socio
debitore e al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.
Art. 17 Rimborso delle azioni
In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l’importo spettante è posto a disposizione degli/delle
aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.
Il rimborso avverrà entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui la
causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,
il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel
corso dell’esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall’Assemblea dei soci, in
sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il
Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o
in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti
di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del Codice Civile e ad altre
norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza al rimborso degli
strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura
della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte
dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in
conformità delle disposizioni di vigilanza applicabili.
Art.18 - Trasferimento delle azioni
Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare
applicabile, può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall’Assemblea dei Soci
come previsto dall’art. 50 ultimo comma.
Art. 19 - Emissione di nuove azioni
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea Ordinaria dei Soci l’importo che, tenuto
conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato, quale
sovrapprezzo, in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione.
Determina inoltre l’applicazione e la misura degli interessi di conguaglio da corrispondersi in
caso di sottoscrizione di nuove azioni in corso d’anno.
Art. 20 - Vincoli su azioni
Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui
sono annotati nel Libro dei Soci.
In caso di pegno od usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque
riservato al Socio.